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Recupero crediti: decreto ingiuntivo
Il decreto ingiuntivo è uno strumento di tutela immediata del creditore, con cui il giudice competente ingiunge al debitore di adempiere l’obbligazione assunta entro un periodo di tempo definito (in genere 40 giorni, ex art. 633 c.p.c.). Emesso dietro richiesta del titolare di un credito che sia certo, liquido ed esigibile, oltre che fondato su prova scritta, il decreto ingiuntivo presenta diversi vantaggi rispetto al procedimento giudiziale ordinario, innanzitutto in termini di tempistiche più snelle e costi più contenuti.
Le condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo, ovvero i requisiti che possono dar luogo a tale tipo di tutela, riguardano natura e oggetto della pretesa azionata, oltre all’esistenza di una prova scritta del credito. In particolare, il procedimento per ingiunzione tutela esclusivamente diritti di credito che si riferiscano a un oggetto ben individuato (ad es., il pagamento di una certa somma di danaro, la consegna di una quantità stabilita di cose fungibili o di un determinato bene mobile), oppure a una somma di denaro che possieda il requisito della liquidità.
Recupero crediti: pignoramento
Il pignoramento è l’atto con cui si apre la procedura di espropriazione forzata dei beni. Disciplinato dal codice di procedura civile (art. 491, 80/2005 3 51/2006), come l’intera procedura di recupero crediti e il relativo iter formale obbligatorio, il pignoramento viene attuato in presenza di un titolo esecutivo e un atto di precetto notificato al debitore con chiara indicazione del termine ultimo per il saldo dei debiti (non inferiore ai 10 giorni).
A seconda della tipologia dei beni oggetto di espropriazione forzata, il pignoramento può assumere diverse forme, che vengono stabilite nel momento stesso in cui viene redatta l’ingiunzione. In particolare:
- il pignoramento mobiliareha per oggetto beni mobili, ovvero denaro contante, oggetti preziosi, titoli di credito e in generale beni di sicura realizzazione;
- il pignoramento immobiliareha per oggetto i c.d. beni immobili, ovvero beni non amovibili in possesso del debitore, come edifici, stabili, abitazioni e mobili ivi contenuti, purché non siano residenza e/o domicilio del debitore;
- il pignoramento presso terziha per oggetto crediti o beni del debitore che al momento del provvedimento risultano nella disponibilità di un terzo.
Il pignoramento presso terzi
Il pignoramento presso terzi include beni del debitore che si trovano nella disponibilità di una terza persona. Più in particolare, la fattispecie riguarda
- stipendi, pensioni, conti correnti bancari e crediti relativi all’esercizio della libera professione nella disponibilità di un terzo (ad esempio, il datore di lavoro);
- beni mobili o immobili del debitore nella disponibilità di un terzo (ad esempio, un’automobile prestata a un conoscente o parente).
La legge prevede alcuni limiti sulla pignorabilità di stipendi, pensioni e TFR (pignorabili nella misura del 20% per stipendi superiori a 5000 euro ed esclusivamente per debiti di natura esattoriale).
Alcune categorie di beni c.d. impignorabili risultano invece escluse in virtù del loro valore morale o indispensabilità nella vita quotidiana. Fra questi rientrano i sussidi erogati con lo stipendio (crediti alimentari, assegno di maternità, malattie, infortuni e assegni di povertà),beni di valore affettivo come fedi nuziali e oggetti di culto religioso, beni materiali indispensabili come elettrodomestici di prima necessità (ad es., macchina aerosol) e veicoli necessari per raggiungere il luogo di lavoro.
L’attività di recupero crediti prevede diverse fasi successive, cui diviene necessario ricorrere quando le prime non sortiscano effetti. Nello specifico, il recupero crediti prevede:
- una fase stragiudiziale o bonaria, in cui vengono attuate tutte le iniziative finalizzate a ottenere il pagamento di quanto dovuto senza ricorrere in giudizio, ma ponendo le basi per un eventuale ricorso al Tribunale;
- una fase giudiziale in cui, se la fase precedente non ha sortito i risultati sperati, si ricorre al Tribunale con l’obiettivo di ottenere il titolo esecutivo su cui si fonderà la successiva azione esecutiva;
- l’esecuzione forzata, ovvero la fase conclusiva del recupero crediti, in cui il titolo esecutivo darà al creditore il diritto di ottenere il pagamento coattivo tramite esecuzione forzata sui beni del debitore (pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi).