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Malasanità: quali diritti ha il malato
I diritti del malato sono tutelati dalla Costituzione italiana, che sancisce che la salute è uno dei diritti fondamentali dell’individuo, oltre che interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Proprio a tale scopo, con La Legge del 23 dicembre 1978, n. 833, viene istituito il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) per l’accesso universale, equo ed egualitario alle prestazioni di diagnosi, cura e assistenza.
I principi fondamentali su cui si impernia l’attività del SSN sono infatti:
- Universalità: l’intera popolazione italiana ha diritto all’assistenza e alle prestazioni del SSN (Livelli Essenziali di Assistenza -LEA), erogate attraverso le Aziende Sanitarie Locali (ASL), le Aziende Ospedaliere Pubbliche e le strutture private convenzionate, distribuite in modo capillare sul territorio nazionale.
- Uguaglianza: l’accesso alle prestazioni del SSN avviene senza alcuna discriminazione sulla base delle condizioni individuali, sociali ed economiche. Anche per questo, determinate categorie di cittadini beneficiano di esenzioni.
- Equità: la parità di accesso viene garantita a tutti i cittadini sia in termini di erogazione di servizi e prestazioni (che si intendono commisurati ai bisogni di salute, coerenti con le cure prescritte e forniti nell’ambito di rapporti trasparenti) sia in termini di informazione fornita dagli OS e dalle istituzioni. L’informazione corretta, completa e comprensibile è fondamentale a un duplice livello: per garantire l’accesso alle prestazioni, ma anche per il consenso informato a terapie e indagini mediche.
Infatti, la Costituzione stabilisce che “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Anche la Dichiarazione sulla promozione dei diritti dei malati in Europa (OMS) si basa sui medesimi valori e principi.
Malasanità: che cosa dice la legge
Quando si parla di malasanità, in ambito legale si fa riferimento a prestazioni mediche carenti o comunque inadeguate rispetto alle esigenze degli utenti, da cui deriva un danno per la salute del paziente. La responsabilità medica può riguardare un errore diagnostico o l’esecuzione di interventi inadeguati o indesiderati (senza consenso informato), che possono avere conseguenze da lievi a gravi o gravissime, sino a causare il decesso del paziente.
Le problematiche di malasanità rappresentano un fenomeno estremamente diffuso, non solo in Italia ma in tutto il mondo. Dalle lunghe attese per effettuare una visita all’inadeguatezza strutturale di ospedali e cliniche, sino all’errore del medico, dell’equipe o della struttura sanitaria, i casi di malasanità possono configurare una responsabilità penale o civile, e di conseguenza il corrispondente diritto al risarcimento del danno per il paziente o i suoi familiari.
La vittima di malasanità o i suoi parenti hanno la possibilità di intraprendere la strada della querela penale o quella dell’azione civile per ottenere il risarcimento del danno da errore medico. La scelta consigliata è generalmente quella della causa civile, che porta statisticamente a conclusioni più rapide e più favorevoli.
Malasanità e risarcimento danni da responsabilità medica
La legge individua numerose possibili casistiche di malasanità e danni passibili di risarcimento in seguito a errore del medico, dell’ospedale o della struttura sanitaria. Il medico che non effettui tutti gli esami necessari alla diagnosi in presenza di una determinata sintomatologia può essere chiamato a rispondere penalmente delle sue omissioni.
L'errore diagnostico, una delle fattispecie di responsabilità medica più comuni, si configura quando:
- il medico non riconduce a una patologia nota uno o più sintomi manifestati dal paziente;
- il medico riconduce i sintomi a una patologia errata;
- il medico non sottopone il paziente a tutti i controlli e gli accertamenti necessari a formulare una diagnosi corretta;
- nonostante i sintomi del paziente, il medico non formula una diagnosi differenziale ma persiste nella diagnosi iniziale errata.
Malasanità: risarcimento danni per interventi mal eseguiti
A differenza del caso in cui il medico non richiede il consenso al paziente, che configura una lesione dei diritti anche quando l’intervento sia stato eseguito correttamente, se l’intervento è stato mal eseguito ci troviamo di fronte alla violazione di obblighi di natura contrattuale.
In questo caso, la responsabilità ricade sia sull’ente ospedaliero sia sul singolo medico.
Lo stesso vale in caso di intervento inutile o senza risultati, che oltre ai danni psico-fisici, implica anche un danno per perdita di chance. L’errore medico comporta infatti conseguenze di natura sia fisica che psichica e relazionale.
In seguito alla riforma della responsabilità medica introdotta con la legge Gelli del 2017, il paziente può rivalersi direttamente nei confronti del medico o della struttura sanitaria reputati responsabili, oppure nei confronti delle assicurazioni di medici o strutture sanitarie (nei limiti delle somme del contratto di assicurazione).
Malasanità e responsabilità medica degli odontoiatri
Qualunque operatore abbia a che fare con la salute delle persone è interessato dalla tematica della responsabilità medica. L’odontoiatra rientra dunque tra gli operatori ai quali è possibile chiedere il risarcimento di eventuali danni subiti, qualora non abbia agito con perizia, scienza e coscienza nello svolgimento della propria prestazione lavorativa.
Si parla in questo caso di mancato rispetto delle legis artis e, in caso di dolo o colpa (ad esempio in seguito a infezioni, ascessi, lesioni di nervi e altre problematiche variamente connesse a comportamenti negligenti durante l’esecuzione di prestazioni odontoiatriche), anche il dentista può essere chiamato a rispondere in sede penale o civile del suo operato.
La responsabilità del dentista può essere di ordine contrattuale, quando svolge la prestazione come libero-professionista, o extracontrattuale, quando opera in qualità di dipendente di una struttura sanitaria, sia essa pubblica o privata.
I danni passibili di risarcimento fanno capo a diverse categorie, tra cui:
- danno biologico da invalidità permanente (dall’1 al 100%), quando la condotta negligente dell’odontoiatra abbia causato al paziente lesioni irreversibili;
- inabilità temporanea, la cui gravità s calcola in base al tempo necessario per la guarigione;
- danni morali ed esistenziali eventualmente conseguenti alle lesioni patite;
- danno patrimoniale, calcolabile in base alle spese effettuate dal paziente in seguito al danno subito.
Anche la mancata acquisizione del consenso del paziente a un eventuale intervento rientra fra le voci per cui è possibile chiedere un risarcimento.