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Risarcimento in caso di infortunio sul lavoro
La legge definisce infortunio sul lavoro qualsiasi evento traumatico (la c.d. causa violenta) ricollegabile allo svolgimento dell’attività lavorativa, in seguito al quale si producano una lesione o una malattia che richiedono almeno tre giorni di astensione dal lavoro. Rientrano nella fattispecie:
- l'inabilità permanente assoluta o parziale al lavoro,
- l'inabilità temporanea totale per più di 3 giorni,
- il danno biologico,
- la morte.
L’infortunio sul lavoro è distinto dalla malattia professionale (c.d. tecnopatia) proprio in virtù della causa violenta.
Più in dettaglio, si parla di infortunio sul luogo di lavoro in caso di:
- evento traumatico che cagiona una lesione, una malattia o la morte del lavoratore (la c.d. causa violenta) ;
- collegamento tra evento traumatico e svolgimento dell’attività lavorativa (incluso il percorso da casa al luogo di lavoro e viceversa);
- inabilità al lavoro parziale o totale che si protrae per almeno tre giorni.
In proporzione alla gravità dell’evento traumatico e delle conseguenze derivate, il lavoratore infortunato ha diritto a un indennizzo di entità variabile.
Con il D.P.R. n. 1124 del 1965, la Legge ha istituito un’assicurazione obbligatoria che permette al lavoratore di beneficiare di prestazioni sanitarie specifiche e di ottenere il risarcimento a cui ha diritto. Tale assicurazione si estende anche agli eventuali infortuni che dovessero verificarsi nel tragitto tra casa e luogo di lavoro (il c.d. infortunio in itinere).
Infortunio sul lavoro: causa violenta e differenze rispetto alla malattia professionale
Il concetto di causa violenta si riferisce a una azione intensa e concentrata nel tempo da cui conseguono le lesioni (o la morte) del lavoratore. L’infortunio si distingue dalla malattia proprio in virtù della causa violenta, tra i cui requisiti non rientrano necessariamente la straordinarietà, l'accidentalità o l'imprevedibilità del fatto lesivo.
Al contrario, la malattia è caratterizzata dalla c.d. causa lenta, ovvero un fattore di rischio a cui il lavoratore sia esposto per lungo tempo (ad es., esalazioni in assenza di meccanismi di protezione).
Perché l’evento sia classificabile come infortunio sul lavoro, deve dunque sussistere un rapporto diretto o indiretto di causa-effetto tra l'attività lavorativa e l’infortunio: il semplice fatto che l'evento si verifichi durante l’attività lavorativa non è requisito sufficiente all’individuazione dell’infortunio sul lavoro.
Risarcimento danni da insidie stradali
La casistica dell’incidente dovuto a insidia stradale include i danni causati da anomalie non visibili e non evitabili, che assumono le caratteristiche del c.d. pericolo occulto. Pensiamo ad esempio a buche o dissesti del manto stradale, macchie d’olio, ghiaccio, ghiaia o altro materiale pericoloso sull’asfalto, marciapiedi sconnessi, chiusini sorgenti o griglie di tombini rotte, ma anche a ostacoli non segnalati che riducono la visibilità.
Tutti questi esempi indicano un’interruzione della normalità che può causare un pericolo per l’utente: in caso di incidente e in presenza di determinate condizioni, è possibile richiedere il risarcimento del danno.
Per risarcimento danni da insidie stradali e altre questioni in materia di infortunistica a Milano e dintorni, rivolgiti agli avvocati professionisti dello Studio Legale Ferrati.
Quando un’anomalia stradale dà diritto al risarcimento per i danni subiti?
Per comprenderlo è fondamentale introdurre la nozione di insidia o trabocchetto stradale, che prevede la coesistenza di due presupposti: l’oggettiva non visibilità e non prevedibilità del pericolo. In altri termini, è risarcibile il danno prodottosi a causa di un’anomalia stradale che non poteva essere evitata applicando la comune diligenza (Cass. n. 5989/08; n. 7742/1997).
Al contrario, quando l'anomalia stradale è visibile e prevedibile, non sono applicabili risarcimenti: qualora fosse accertata l’imprudenza dell’utente, decade qualsiasi diritto al risarcimento.
Nella fattispecie dei danni da insidia stradale, la responsabilità è in capo alla Pubblica Amministrazione, cui spetta l’onere del risarcimento in qualità di proprietaria del bene.
Risarcimento in caso di infortuni in luoghi pubblici (supermercato, negozi, locali, cinema, scuola ecc.)
Il danno da insidia stradale rappresenta un caso specifico di infortunio in luogo pubblico, che può dar diritto a risarcimento nel caso in cui sia provato che il custode di un bene non abbia messo in atto tutti i comportamenti necessari a prevenire ogni rischio e pericolo connesso all’utilizzo di tale bene. Un infortunio ad esempio conseguente alla mancata segnalazione di un pavimento bagnato e scivoloso, di una mattonella instabile o una scalinata difettosa, oppure dovuto all’impatto di un oggetto mal riposto, può dar luogo a risarcimento, conformemente a quanto stabilito dall’art.2051 del CC.
Il risarcimento è applicabile nei casi in cui sia dimostrata l’esistenza di un nesso causale diretto tra il danno e la natura insidiosa del bene in custodia, e ogni qualvolta l’incidente derivi da inosservanze e/o omissioni nella prevenzione di rischi e pericoli.
L’obbligo di risarcimento risulta in capo al proprietario del locale (bar, ristorante, cinema, ecc.), a prescindere da una sua colpa. Fanno eccezione i casi in cui sia provato il caso fortuito, quelli in cui le cause dell’incidente siano la disattenzione e la condotta inadeguati dell’utente e quelli in cui applicazione di una maggior prudenza da parte del danneggiato avrebbe ridotto l’entità del danno subito. In quest’ultima eventualità generalmente si stabilisce il concorso di colpa.
Infortuni in luogo publico: il caso degli istituti scolastici
Un caso particolare di infortunio in luogo pubblico è quello che riguarda gli istituti scolastici, che sono infatti obbligati per legge a sottoscrivere una polizza infortunistica Inail. La copertura dà diritto all’indennizzo in caso di menomazione dell’integrità psico-fisica dell’alunno (danno biologico) dovuta a infortuni occorsi durante lo svolgimento di attività di laboratorio (tecnico-scientifiche) o esercitazioni pratiche (educazione fisica, laboratori informatici o linguistici, ecc.).
Risultano invece esclusi dalla polizza obbligatoria gli infortuni in itinere (cioè averti durante il tragitto da casa a scuola e viceversa) e quelli avvenuti nell’edificio scolastico durante la ricreazione, tra le lezioni o in altri momenti della presenza a scuola. Tali aspetti possono essere coperti da polizze infortuni scuola integrative con riferimento a risarcimento danni da responsabilità civile (non afferiscono alla posizione infortuni).
In ogni caso, gli obblighi della responsabilità per custodia gravano in capo all’Istituto scolastico, che è tenuto a vigilare sull’incolumità e la sicurezza dello studente (culpa in vigilando).
La quantificazione di un eventuale risarcimento per infortunio nell’istituto scolastico varia in funzione alle condizioni di polizza e viene calcolata secondo i consueti criteri di calcolo del danno non patrimoniale (cfr. tabelle danno biologico) in caso sa accertata la responsabilità civile dell’istituto scolastico.