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Responsabilità professionale e assicurazione obbligatoria
L'assicurazione professionale il cui obbligo è stato introdotto con la legge 148/2011 (n seguito disciplinata dal DPR del 7 agosto 2012) ha la funzione di tutelare sia il cliente sia il professionista. Medici, odontoiatri, operatori sanitari, avvocati, notai, consulenti del lavoro, amministratori di stabili, architetti, ingegneri, geometri, commercialisti, ecc. sono tutti professionisti per i quali vige l’obbligo di stipulare una polizza RC specifica, volta a offrire tutela rispetto ai rischi derivanti dall’attività professionale svolta.
I danni derivanti dall’esercizio dell’attività professionale possono essere dovuti a errori, negligenze, imperizie e imprudenze durante la prestazione d’opera. Ma non sempre è facile per il cliente insoddisfatto e danneggiato capire in quali casi si configuri la responsabilità professionale, come si delineino colpa, dolo e negligenza, e di conseguenza in quali casi vi sia l’obbligo di risarcimento del danno da parte del professionista tecnico o medico.
Danni derivanti dall’attività professionale: quando è colpa del professionista e come ottenere un risarcimento
Come chiarito dalla sentenza di Cassazione n. 5506/14 del 10.03.2014, per stabilire limiti e caratteristiche della responsabilità di un professionista per un errore commesso durante l’attività, occorre distinguere tra:
- opere o incarichi complessi che presentino carattere di novità, nel qual caso il professionista può essere ritenuto responsabile solo per dolo (ossia per errore volontario finalizzato a danneggiare deliberatamente il cliente o ad ottenere un indebito vantaggio per sé) ovvero per colpa grave (negligenza inaccettabile);
- incarichi di routine o di difficoltà limitata, nel qual caso anche il più piccolo errore genera la responsabilità, proprio in virtù della bassa difficoltà dell’opera che prevede la normale diligenza professionale media ex art. 1176 CC.
Trattandosi di responsabilità derivante da rapporto contrattuale, la prescrizione è di 10 anni, da calcolare non dal momento della prestazione ma da quando il danno si verifica e diviene oggettivamente conoscibile dal danneggiato. Decorso tale termine di tempo, che può essere interrotto e fatto decorrere da capo con una lettera di diffida, il cliente non avrà più alcuna possibilità di rivalersi sul professionista richiedendo un risarcimento per il danno subito.
In caso di danni derivati dall'attività professionale è possibile richiedere un risarcimento e per questo è spesso necessario richiedere l'assistenza legale di professionisti, come gli avvocati dello Studio Legale Ferrati, specializzati in risarcimenti derivati da responsabilità dei professionisti.