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Diritto di famiglia: separazioni
La separazione personale dei coniugi implica lo scioglimento del vincolo matrimoniale ma non dei suoi effetti civili. Ciò significa che la separazione attribuisce caratteristiche differenti al rapporto tra i coniugi, facendo decadere l’obbligo di convivenza e il regime di comunione legale dei beni. L’obbligo di fedeltà coniugale risulta attenuato, ma non possono essere contratte nuove nozze.
Il percorso della separazione varia in considerazione della presenza di figli (soprattutto minorenni), del regime patrimoniale adottato e dei contributi apportati da ciascuno alla vita famigliare (non solo in senso strettamente economico).
Separazione di fatto, consensuale o giudiziale
La separazione è disciplinata dal diritto di famiglia, che prevede diversi percorsi possibili in base al carattere dei rapporti tra i due coniugi. In particolare, la legge riconosce:
- Separazione di fatto, ovvero un’interruzione libera e spontanea della convivenza, attuata sulla base di un accordo informale o in seguito a decisione di uno dei coniugi. A differenza della separazione consensuale e della separazione giudiziale, che sono disciplinate dalla legge, la separazione di fatto non genera conseguenze giuridiche e non inficia né la ripresa della convivenza, che può avvenire in qualsiasi momento, né l’iniziativa di separazione consensuale o giudiziale.
- Separazione consensuale, caratterizzata dal raggiungimento di un mutuo accordo sulle condizioni della separazione (in particolare in merito ai rapporti con la prole, alla divisione del patrimonio in comunione, e a un eventuale assegno di mantenimento per uno dei due coniugi). La separazione consensuale inizia a produrre effetti giuridici in seguito alla concessione dell’omologazione da parte del tribunale competente in seguito al fallimento del tentativo di conciliazione previsto dalla legge.
- Separazione giudiziale, che può essere richiesta anche da uno solo dei due coniugi quando la prosecuzione della convivenza sia diventata intollerabile o tale da arrecare grave pregiudizio all’educazione della prole. Ulteriore presupposto è il comportamento contrario agli obblighi coniugali di uno dei due coniugi (tradimento, abbandono del tetto coniugale etc.). La separazione giudiziale, che richiede l’intervento di un Giudice che ne detta le condizioni, è il percorso che diviene necessario quando i coniugi non riescano a trovare un accordo amichevole per regolamentare il rapporto una volta interrotta la convivenza.
Diritto di Famiglia: divorzio
Introdotto in Italia con la legge n. 898/1970 (c.d. legge sul divorzio) e successive modifiche ed integrazioni, il divorzio è l'unico istituto giuridico giuridico che consente lo scioglimento del matrimonio civile o la cessazione degli effetti civili del matrimonio c.d. “concordatario” (ovvero trascritto nei registri dello stato civile).
A differenza della separazione legale, che sospende o modifica alcuni degli obblighi coniugali, il divorzio determina la cessazione ex nunc degli effetti giuridici del matrimonio, con validità immediata dal momento della sentenza, pronunciata dal giudice ex artt. 1 e 2 della legge n. 898/1970.
Conformemente a quanto stabilito dall'art. 3 della suddetta legge, il divorzio richiede determinati prerequisiti e cause. I prerequisiti del divorzio sono:
- la cessazione della convivenza,
- il venir meno della c.d. affectio maritalis (comunione materiale e spirituale fra i coniugi),
- l'impossibilità di mantenere o ricostituire l'unione familiare,
Le cause di divorzio includono:
- condanna dell'altro coniuge ad alcune pene con sentenza passata in giudicato;
- mancata consumazione del matrimonio;
- rettificazione di attribuzione di sesso di uno dei due coniugi;
- nuovo matrimonio all’estero del coniuge cittadino straniero;
- annullamento o scioglimento del matrimonio all’estero del coniuge straniero.
Nella maggioranza dei casi, la richiesta di divorzio viene inoltrata semplicemente in seguito a omologazione della separazione consensuale (sulla base dell'art. 3 della l. n. 898/1970, secondo capoverso lett. b) n. 2)), ovvero quando è stata pronunciata la separazione giudiziale con sentenza passata in giudicato.
Divorzio breve
Con l’obiettivo di abbreviare l'iter per lo scioglimento del matrimonio civile (o la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso), recentemente è stata introdotta la riforma legislativa sul c.d. “divorzio breve”, approvata dalla Camera il 22 aprile 2015.
Se in precedenza era necessario attendere 3 anni dalla prima comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del tribunale, con l'entrata in vigore della riforma le tempistiche di divorzio risultano notevolmente abbreviate.
La domanda di divorzio può essere proposta quando la separazione giudiziale si protragga ininterrottamente da almeno dodici mesi o sei mesi nei casi di separazione consensuale. Le disposizioni introdotte dalla riforma trovano applicazione sia nei processi successivi all'entrata in vigore della legge che in quelli già in corso.
Diritto di famiglia: Giudice Tutelare
Presso ogni Tribunale è istituita la figura del Giudice tutelare, magistrato a cui sono affidate diverse e importanti funzioni in materia di tutela delle persone, oltre agli altri compiti affidatigli dalla legge.Tra questi rientra anche la nomina dell’'amministratore di sostegno, cui spetta il compito di assistere, sostenere e rappresentare chi sia impossibilitato in modo parziale o totale, temporaneo o permanente, allo svolgimento delle funzioni della vita quotidiana.
Caratteristica delle attività cui sovrintende il Giudice tutelare è la mancanza di contrapposizione tra le parti: non vi sono interessi in conflitto, ma vi è “volontaria giurisdizione” degli interessi dei tutelati. La nomina dell’'amministratore di sostegno viene effettuata su autonoma iniziativa della persona incapace, o non del tutto capace, di provvedere ai propri interessi, o su richiesta di parenti o soggetti che agiscono con finalità di protezione.