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Indennizzo da infortunistica stradale: perché conviene affidarsi a un legale
Lo Studio Legale Ferrati, fornisce assistenza specialistica in ambito legale, tecnico e medico-legale, operando per la piena tutela del diritto di chi sia rimasto coinvolto in un incidente stradale.
La richiesta danni in caso di incidente stradale implica la conoscenza di una serie di aspetti tecnici e procedurali, oltre al corretto calcolo di tutti i danni conseguenti al sinistro (danni materiali, patrimoniali, estetici, etc.) e il rispetto delle tempistiche previste dalla legge per la presentazione della documentazione necessaria a ottenere il risarcimento.
Richiedere l’assistenza di un legale in caso di incidente stradale è la strada più sicura e la scelta più saggia per ottenere il giusto risarcimento. Rivolgersi a un avvocato specializzato in incidenti stradali conviene due volte: il legale sarà in grado di calcolare tutte le voci spettanti per il danno subito e il suo onorario sarà saldato dall’assicurazione alla chiusura della pratica.
Rivolgiti ad uno studio legale specializzato in Diritto Assicurativo a Milano professionale e competente come lo Studio Legale Ferrati.
Assistenza legale per danni cagionati da animali domestici
La responsabilità per i danni causati da un animale domestico è in capo al suo padrone o custode, che ne risponde in ambito civile e penale. La responsabilità non richiede colpa o malafede. L’unica eccezione riguarda il cosiddetto caso fortuito, ovvero il danno verificatosi per cause eccezionali e assolutamente non prevedibili, che deve comunque essere dimostrato dal proprietario dell’animale.
Il risarcimento dei danni provocati da animali selvatici può invece essere richiesto all'Ente pubblico (in genere la Provincia) incaricato di controllare il territorio in cui vive e si muove l’animale. Ottenere questo tipo di risarcimento è di norma più complesso poiché occorre dimostrare la responsabilità dell’Ente nel non aver adottato tutte le cautele necessarie a proteggere terzi dal pericolo rappresentato dall’animale.
Risulta più semplice ottenere il risarcimento in caso di danni causati da animale domestico, il cui proprietario o utilizzatore ha l’obbligo di mettere in atto tutte le misure precauzionali previste (ad es., nel caso di un cane, l’utilizzo di un guinzaglio o museruola).
- Chi ha subito il danno da un animale deve dimostrare solo il c.d. nesso causale, ovvero l’esistenza di un collegamento diretto tra il danno e il comportamento dell’animale.
- Il proprietario ha invece l’onere di provare il c.d. caso fortuito, ovvero che il fatto è avvenuto per un evento totalmente eccezionale e imprevedibile, tale da vanificare ogni forma di controllo sull’animale stesso.
Assistenza legale per danni da prodotto difettoso
Il produttore è considerato dalla legge responsabile per qualsiasi danno provocato al consumatore dai difetti di un suo prodotto (art. 114 del D.Lgs. n. 206/2005 o “Codice del Consumo”). I danni da prodotto difettoso possono riguardare:
- la salute delle persone (lesioni personali o morte),
- il danneggiamento di una cosa diversa dal prodotto difettoso (purché la cosa sia destinata ad uso e consumo privato e il danno sia superiore alla somma di 387 Euro).
Un prodotto viene considerato difettoso (ex art. 117 del Codice del Consumo) quando non offre tutta la sicurezza che ci si può attendere e non è corredato di tutte le informazioni che permettono di valutare e prevenire i rischi derivanti dal suo uso normale. Pertanto il produttore è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie alla sicurezza del consumatore, incluso il ritiro dal mercato del prodotto difettoso. In particolare, l’art. 114 del Cod. cons. stabilisce che il produttore deve:
- immettere sul mercato solo prodotti sicuri;
- fornire al consumatore tutte le informazioni necessarie a valutare e prevenire qualsiasi rischio possa derivare dall’uso normale o prevedibile del prodotto;
- adottare tutte le misure per la sicurezza del suo prodotto.
L’art. 118 del Codice del Consumo individua una serie di cause di esclusione che sollevano il produttore dalla presunzione di colpa. In particolare, non può essere considerato responsabile dei difetti del prodotto il produttore che non ha fabbricato né distribuito il prodotto per la vendita o che abbia messo in commercio il prodotto senza il difetto che ha cagionato il danno. La responsabilità del produttore viene meno anche se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione non permetteva di rilevarne il difetto.
Sebbene il produttore sia direttamente responsabile per tutti i danni subiti dal consumatore a causa del prodotto difettoso (morte, lesioni personali o danni a cose), il consumatore danneggiato ha l’onere di provare:
- la sussistenza del danno;
- la difettosità del prodotto;
- il nesso di causalità tra danno e prodotto.
Al contrario, il diritto al risarcimento viene meno quando il consumatore consapevole del difetto abbia comunque utilizzato il prodotto esponendosi volontariamente al pericolo derivante.